Cedola libraria e homeschooling

in #travel6 years ago


E' nostra intenzione, con questo approfondimento, sollevare le criticità che si evidenziano per quel che riguarda la fornitura gratuita dei libri di testo per noi homeschooler.

Come leggerete, la normativa, cosa piuttosto usuale purtroppo, sembra non tener conto del mondo dell'homeschooling e restringere l'ambito della fornitura gratuita dei libri di testo a quello dell'Istituzione Scolastica.
Il fatto che alcuni Comuni riconoscano anche alle famiglie che praticano l'Istruzione Parentale il diritto a godere della fornitura gratuita dei libri di testo e altri si rifiutino in virtù del fatto che la scelta di fare homeschooling precluda ogni facilitazione di cui godono i bambini scolarizzati, non fa altro che sottolineare e rafforzare il principio in base al quale l'unica certezza che abbiamo, è che siamo in balìa dell'interpretazione da parte delle istituzioni varie.
Unica altra certezza, è che sempre più spesso, per fortuna, l'interpretazione da parte di Dirigenti Scolastici, dipendenti degli Uffici Comunali ecc... tende ad essere di più ampio respiro, cosa auspicabile nell'interesse del bambino.
Questo si verifica soprattutto quando il rapporto tra istituzioni e famiglia viene portato avanti in modo rispettoso dei diversi ruoli e in un clima di collaborazione e non di conflittualità e, in questo, una buona parte è responsabilità proprio di noi genitori.
Questo articolo, quindi, non vuole essere uno strumento per discutere e/o pretendere, ma, eventualmente, sottoporre all'attenzione altrui una chiave di lettura differente, per cercare insieme un punto di incontro.

Cedola Libraria e Diritto allo Studio

Gli alunni frequentanti la scuola primaria statale o paritaria usufruiscono della fornitura gratuita dei libri di testo.

La normativa di riferimento

La fornitura dei libri è a carico del Comune di residenza degli studenti come previsto dall’Art.156 del D.Lgs. n.297/94 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione".

“1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale"

Per fare un esempio:

La legge regionale del Lazio che si occupa di Norme di attuazione del diritto allo studio ( legge num. 29 del 30 marzo 1992), all'art.4 recita:

(Competenze dei comuni)

1. Le funzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai comuni, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione.

2. I comuni deliberano in ordine:

a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico;

b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;

c) concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori;

d) istituzione di residenze e convitti;

e) servizio mensa scolastica;

f) servizio trasporto;

g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

Ogni Regione, quindi, legifera per sé. Ma cosa può cambiare da Regione a Regione? Per quel che abbiamo potuto verificare le discrepanze riguardano la forma e non la sostanza: la modulistica interna e i termini ultimi per la consegna della documentazione.

Cos’è la Cedola libraria

La “cedola libraria” non è altro che il documento che permette alle famiglie di avere la fornitura gratuita dei libri di testo scolastici.
Il costo della cedola libraria viene definito annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione

(qui il Decreto n.377 del 9 Maggio 2018 che stabilisce il prezzo di copertina dei libri di testo per l'a.s.2018/19)

Le cedole vengono, quindi, emesse dal competente ufficio del Comune di residenza degli studenti.
I librai aderenti, dopo aver consegnato tutti i libri di testo ordinatigli, emettono fattura al Comune per essere rimborsati.
Lo stesso ufficio comunale provvede alla verifica tramite controllo incrociato tra le cedole indicate come giustificativo dai librai per la fattura, e l'elenco degli studenti residenti.
(Ringrazio la responsabile dell’ufficio istruzione del comune di Anguillara Sabazia per la spiegazione e il tempo dedicatomi)
Da una ricerca in rete e tra famiglie di diversi Comuni, abbiamo verificato che non c'è una modalità unica per la consegna della cedola libraria: in alcuni Comuni basta presentarsi con nome del/la bambino/a, istituto e classe al libraio aderente e questi provvede alla fornitura; in altri Comuni i genitori devono presentarsi all'ufficio preposto a ritirare un foglio (la cui matrice resta al Comune) e presentare questa al libraio (che poi la trattiene come giustificativo per la fattura); in altri vengono consegnate (sempre in formato cartaceo) ai bambini nelle classi; mentre in altri ancora i genitori possono accedere al servizio di download della cedola tramite apposita iscrizione al sito del Comune di residenza.

Per chi frequenta la scuola

Le cedole vengono emesse a seguito di indicazione, da parte dei dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi sede della scuola primaria scelta dalla famiglia, dei dati relativi agli alunni iscritti e dei testi scelti dalle scuole.
I testi acquistati per gli alunni residenti in altri Comuni vengono rimborsati dai rispettivi Comuni di provenienza in base al principio della residenzialità della spesa.
Gli alunni residenti, frequentanti la scuola primaria in territori comunali diversi da quello di residenza avranno attribuita la cedola da parte dell’ufficio Pubblica Istruzione su richiesta del genitore o della scuola di provenienza.

La Cedola Libraria spetta anche agli homeschooler?

Diverse famiglie vedono riconosciuto il loro diritto alla cedola libraria, altre trovano difficoltà, per alcune la risposta è un “no” categorico.
Come abbiamo visto, è l’art.156 del D.Lgs 297 del 16 aprile 1994 a parlare della fornitura gratuita dei libri di testo:
“Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale”

(La nota del Miur che si riferisce specificatamente l’a.s. 2018/19 che rimanda a sua volta alla Nota prot. 2581 09/04/2014, non riguarda il tema di questo approfondimento)

Ad una prima lettura, quindi, sembrerebbe che la normativa si riferisca esclusivamente agli alunni iscritti e frequentanti la scuola. Ma è proprio così?

Se andiamo ad approfondire un po’, troviamo che il D.M. n. 781/2013, nell’Allegato 1 definisce proprio il “Libro di testo”

“Il libro di testo costituisce uno degli strumenti didattici per la realizzazione dei processi di apprendimento definiti dagli ordinamenti scolastici dei diversi ordini e gradi di istruzione, nonché per lo studio individuale e domestico. La sua scelta costituisce rilevante momento di espressione dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento.

In quanto strumento di apprendimento il libro di testo ha tre funzioni principali, fra loro interconnesse: 1) offrire al lavoro didattico un percorso di riferimento conforme alle indicazioni nazionali dei piani di studio, contribuendo in tal modo a garantire – pur nel pieno rispetto dell’autonomia dei docenti – l’opportuno livello di uniformità e standardizzazione dei percorsi e degli obiettivi di apprendimento; 2) offrire una esposizione autorevole, validata (sia dal punto di vista autoriale sia da quello editoriale e redazionale) ed efficace dei contenuti essenziali previsti dalle indicazioni nazionali; 3) utilizzare al meglio la caratteristica fondamentale della “forma libro”: la capacità di organizzare contenuti complessi in un percorso narrativo e argomentativo autorevole (che dunque non nasconde, ma anzi dichiara e valorizza la presenza della voce dell’autore o degli autori), unitario, organico. Da questo punto di vista il libro di testo rappresenta un’istanza di sistematizzazione dei contenuti e delle competenze oggetto del processo di apprendimento. “

Se prendiamo per buona questa definizione, risulta evidente che il “Libro di testo” può (deve?) essere acquisito a tutti gli effetti come possibile strumento utilizzabile dagli studenti che apprendono in regime di istruzione parentale.
E questo nonostante la normativa sembri limitarne l’uso al percorso di istruzione che avviene all’interno dell’istituzione scolastica.
Inoltre, dal momento che le competenze da acquisire negli anni di istruzione sono state declinate in “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, un libro di testo che segua lo “schema” delle aree proposte dalle indicazioni (ne abbiamo parlato qui), potrebbe essere utile alle famiglie che desiderano avere, pur facendo apprendimento naturale e libero, un minimo di schema da seguire.

Infatti, come possiamo leggere nella Nota prot. 2581 09/04/2014 (riassunto del quadro normativo di riferimento per quel che riguardava i libri di testo per l’a.s. 2014/2015 ma a tutt’oggi preso dal Miur come riferimento)

“5. Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione

A partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015, l'editoria scolastica adegua i contenuti dei libri di testo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto Ministeriale 254/2012. Pertanto, i libri di testo per la prima e la quarta classe della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado devono risultare rispondenti alle citate Indicazioni nazionali.”

Quale iter seguire

Sicuramente il primo passo è rivolgersi all’ufficio dell’istruzione del proprio Comune di residenza e chiedere se ci sia una procedura o una modulistica ad hoc.
Il consiglio è sempre quello, poi, di comunicare tramite raccomandata A/R o pec.
Si può fare richiesta formale della cedola libraria allegando la documentazione comprovante l’avvenuto invio della dichiarazione di istruzione parentale (Il comune dovrebbe già esserne a conoscenza ma melius abundare quam deficere quando si tratta di PA).

Quali libri possiamo acquistare?

A questa domanda non è facile rispondere. A rigor di logica, per quel che abbiamo detto sulla definizione di “libro di testo” dovremmo poter acquistare i testi che vogliamo senza dover scegliere tra quelli proposti dalle scuole.
La normativa di riferimento, naturalmente, riguarda esclusivamente l’adozione da parte delle scuole.

L’art. 6 (pdf), comma 1, Legge 128/2013 “Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi”, stabilisce:

“Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.”

La Nota prot.2581 del 2014 per quel che concerne i termini per le adozioni spiega:

"Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dai collegi dei docenti nella seconda decade di maggio. I dirigenti scolastici avranno cura di richiedere, fin da ora, ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari confermati, al fine di consentirne la disponibilità per l'inizio delle lezioni agli alunni non vedenti o ipovedenti frequentanti la propria scuola. I dirigenti scolastici avranno cura di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni gratuite in qualunque forma, a favore dei docenti o dell'istituzione scolastica, non dovranno in alcun modo condizionare il giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di assunzione della delibera adozionale.”

E il Miur, riassume ribadendo:

“Il collegio dei docenti, in base alle richieste dei singoli docenti, delibera la scelta dei libri di testo da adottare. Al dirigente scolastico spetta la vigilanza sulle modalità di scelta.

Il collegio dei docenti è tenuto a deliberare le adozioni entro la seconda decade di maggio, così da consentire agli alunni di iniziare l’anno scolastico con tutti i libri necessari. Ad anno scolastico iniziato non è consentito modificare quanto deliberato nel precedente mese di maggio.”

E’ chiaro come non ci sia margine di interpretazione: si parla solo di collegi dei docenti e dirigenti scolastici.
Eppure il Comune potrebbe (e in taluni casi accade ed è accaduto) interpretare in modo diverso.
Perché se è vero che è il docente che sceglie il libro di testo in base al gruppo classe e alla metodologia didattica e valutativa che trova più efficace, nel caso dell’istruzione parentale, siamo noi genitori che ci assumiamo l’onere di organizzare e scegliere (in modo più o meno strutturato) il percorso di apprendimento dei nostri figli. (Art.30, 3e e 34 della Costituzione e 147 del Codice Civile)
Risulta evidente che, con questa ottica, dovremmo essere noi genitori a compilare la famosa cedola libraria con i titoli che riteniamo opportuni.
 

Sitografia:

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Legge 128/2013

Legge Regionale 29/92 (Consiglio Regionale del Lazio)

Decreto Ministeriale 781/2013

Decreto Ministeriale 254/2012

 

Miur-Libri di Testo (all'interno è scaricabile la Nota. Prot.2581)

Versioni scaricabili in pdf:

D.Lgs. n.297/94

Legge 128/2013

Consiglio Regionale del Lazio - leggi r...ato) - legge num. 29 del 30 marzo 1992

D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 libri di testo

D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 libri di testo

Nota prot. 2581 09/04/2014

 

 


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